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I DATI SULLA PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI CONSERVATI DAL G.S.E. SONO ACCESSIBILI

T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III^ ter, sentenza 14 dicembre 2020, n° 13442
Con la sentenza n° 13442/2020 che qui pubblichiamo, il T.A.R. Lazio-Roma, nell’ambito di un ricorso patrocinato dall’Avv. Massimo Carlin, ha accolte le richieste della Parte ricorrente e ordinato al Gestore dei Servizi Energetici di consegnare alla Parte richidente i dati detenuti dalla medesima Società relativi alla produzione di due impianti idroelettrici di proprietà di altra Ditta, descritti in un contratto notarile di cessione, dal quale emergeva la sussistenza di un credito per la Parte cedente legato alla produttività di quegli impianti, sicchè la verifica sulla sussistenza o meno del credito -nel frattempo pignorato presso terzi- dipendeva proprio dall’entità della produzione, conosciuta e documentabile solo dal G.S.E.

ANCHE PER I CANONI DEMANIALI BISOGNA TENER CONTO DELL'”ATTUALE EMERGENZA PANDEMICA”

T.A.R. Umbria, Sez. I^, Ordinanza 2 dicembre 2020, n° 161
Il T.A.R. Umbria con l’Ordinanza che pubblichiamo, resa nell’ambito di una controversia patrocinata dall’Avv. Massimo Carlin, ha disposta la sospensione cautelare del provvedimento dell’Amministrazione con cui veniva imposto alla concessionaria demaniale lacuale di pagare l’indennità di occupazione per l’anno 2020 “entro e non oltre 7 giorni”, pena l’archiviazione del procedimento volto al rilascio o comunque alla conferma del titolo concessorio demaniale. Nell’ambito di una complessa vicenda che coinvolge concessioni precedenti, cambio di competenze nell’ambito della Pubblica Amministrazione e applicazione delle leggi nazionali sulla proroga della durata delle concessioni

PROVVEDIMENTI IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILI NELLE GARE PUBBLICHE

T.A.R. Veneto, Sez. I^, Ordinanza 15 gennaio 2021, n° 23
Con l’Ordinanza n° 23/2021, qui pubblicata, il T.A.R. Veneto si è pronunciato in sede cautelare sul profilo relativo all’autonoma lesività di clausole imposte in sede di gara pubblica e che sono soggette all’onere di immediata impugnazione. Nel caso concreto si trattava di una gara per la concessione di un’area demaniale lacuale allo scopo di collocare l’attività di noleggio ombrelloni, lettini, pedalò, canoe e simili, concessione richiesta da una Ditta già operante nel settore in quanto titolare di altri stabilimenti lacuali dello stesso genere.

I REQUISITI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE SPIAGGE ATTREZZATE CON OMBRELLONI E LETTINI NEI LAGHI

T.A.R. Veneto, Sez. I^, Ordinanza 15 gennaio 2021, n° 23
Il T.A.R. Veneto con l’Ordinanza n° 23/2021, che pubblichiamo, resa nell’ambito di un ricorso patrocinato dall’Avv. Massimo Carlin per una Ditta concessionaria demaniale lacuale, ha sospeso cautelativamente i provvedimenti comunali con cui veniva richiesto al Gestore dell’attività turistico-ricreativa di noleggio ombrelloni, lettini, pedalò, canoe e simili, il “comprovato esercizio dell’attività di appoggio per soccorso a scopo sportivo o ricreativo e dell’insegnamento professionale della navigazione da diporto”.

E’ UN DIRITTO DEI CONCESSIONARI DEMANIALI MARITTIMI OTTENERE LA PROROGA DELLE CONCESSIONI AL 31.12.2033

T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I^, sentenza 15 gennaio 2021, n° 72
Abbiamo pubblicato qualche tempo fa la sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce n° 1321/2020 ov’era affermato che la Pubblica Amministrazione non può “disapplicare” le leggi vigenti e, nel caso specifico, deve applicare la Legge n° 145/2018 che prevede la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime e lacuali alla fine del 2033.
Oggi pubblichiamo l’ulteriore pronuncia della medesima Sezione giurisdizionale -n° 72/2021- che, riprendendo molte delle considerazioni contenute nella prima sentenza, ma anche integrando e parzialmente modificando l’orientamento in quella espresso

I CANONI DEMANIALI DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 246
La Corte Costituzionale affronta il tema dei canoni demaniali su rimessione del T.A.R. Veneto, che nel corso di un giudizio concernente l’istanza di rinnovo di una concessione idraulica avente ad oggetto i lavori di fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in un determinato Comune, in cui era stato disposto che solo dopo il pagamento di un certo canone demaniale l’istanza avrebbe avuto seguito, ha dubitato della norma veneta che aveva introdotta questa previsione. La norma dispone nei termini seguenti “in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1, nonchè al versamento degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia”.

I CANONI DEMANIALI DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 246
La Corte Costituzionale affronta il tema dei canoni demaniali su rimessione del T.A.R. Veneto, che nel corso di un giudizio concernente l’istanza di rinnovo di una concessione idraulica avente ad oggetto i lavori di fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in un determinato Comune, in cui era stato disposto che solo dopo il pagamento di un certo canone demaniale l’istanza avrebbe avuto seguito, ha dubitato della norma veneta che aveva introdotta questa previsione. La norma dispone nei termini seguenti “in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1, nonchè al versamento degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia”.

LA CORTE COSTITUZIONALE ESAMINA LE ULTIME NOVITA’ IN MATERIA EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 247
La Corte Costituzionale, nell’ambito di un giudizio di legittimità proposto in via principale, ha dichiarate costituzionalmente illegittime le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 20 della Legge Regionale veneta 25 luglio 2019 n° 29 in materia di esonero dal contributo di costruzione in determinate ipotesi di cambio di destinazione d’uso e in tema di procedure urbanistiche semplificate mediante Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il giudizio sorgeva da ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che riteneva non conforme a costituzione, innanzitutto, l’art. 11 della citata Legge Regionale che ha inserito nella Legge urbanistica del Veneto n° 11/2004 l’art. 40 bis in materia di “immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio”.

LA CORTE COSTITUZIONALE ESAMINA LE ULTIME NOVITA’ IN MATERIA EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 247
La Corte Costituzionale, nell’ambito di un giudizio di legittimità proposto in via principale, ha dichiarate costituzionalmente illegittime le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 20 della Legge Regionale veneta 25 luglio 2019 n° 29 in materia di esonero dal contributo di costruzione in determinate ipotesi di cambio di destinazione d’uso e in tema di procedure urbanistiche semplificate mediante Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il giudizio sorgeva da ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che riteneva non conforme a costituzione, innanzitutto, l’art. 11 della citata Legge Regionale che ha inserito nella Legge urbanistica del Veneto n° 11/2004 l’art. 40 bis in materia di “immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio”.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA “DISAPPLICAZIONE” DELLE NORME VIGENTI

T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I^, sentenza 27 novembre 2020, n° 1321
Pubblichiamo volentieri una sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce che interviene su questione diventata “spinosa” negli ultimi anni, probabilmente ben più di quanto meritasse, se solo si facesse applicazione dei principi generali del diritto e della dovuta dose di buon senso.
La questione è quella della “possibilità”, se non addirittura “doverosità”, da parte della Pubblica Amministrazione di “disapplicare” volontariamente norme di legge che siano ritenute, dal singolo funzionario o dal politico di turno, o da una “vox populi” corrente, contrarie a qualche normativa superiore o a sentenze pubblicate, negando così l’applicazione di legge richiesta da un soggetto che ne abbia titolo.