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L’ESORDIO DELLE “TOLLERANZE COSTRUTTIVE” E DELLE “TOLLERANZE ESECUTIVE”

Art. 10 Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76 “semplificazioni e altre misure in materia edilizia”
Con l’art. 10 del D.L. n° 76/2020 è stata introdotta una figura giuridica nuova nell’ambito del Codice dell’Edilizia e cioè quella delle “tolleranze costruttive”.
La norma, in sostanza, stabilisce che “non costituisce violazione edilizia” il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della tubatura, della superfice coperta e di ogni altro parametro, se tale mancato rispetto viene “contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”.

IMPORTANTI NOVITA’ IN MATERIA EDILIZIA, DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 10 Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76 “semplificazioni e altre misure in materia edilizia”
E’ stato emanato il Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76 che contiene “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
In materia edilizia sono state introdotte molte novità volte a favorire la ripresa delle iniziative edificatorie e dell’importante attività economica legata al comparto. Qui di seguito evidenziamo le principali riservandoci di tornare successivamente con pubblicazioni e note sulle ampie tematiche:
– la prima e assai importante novità concerne l’art. 2 bis del T.U. Edilizia in tema di “deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”

LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 264 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
L’art. 264 della Legge 17 luglio 2020 n° 77, che ha convertito con modificazioni il D.L. n° 34/2020, articolo che qui alleghiamo, ha confermato pressochè integralmente l’art. 264 del D.L. citato che apriva il Capo dedicato a “misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza covid-19”. In sostanza, si tratta di una normativa “a tempo”, che infatti vale sino al 31 dicembre 2020. Pur in quest’ambito temporale limitato -anche se gli effetti possono protrarsi nel tempo- la norma introduce rilevanti novità in tema di procedimento amministrativo e di facoltà realizzative in campo edilizio

IMPORTANTI NOVITA’ IN TEMA DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI

Commi 2 e 2 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
L’art. 182 comma 2 della Legge 17 luglio 2020 n° 77 (qui allegato) ha introdotto un’importante novità in materia di concessioni di beni del demanio lacuale.
E’ stato infatti previsto che la prosecuzione dell’attività per le imprese insediate mediante l’uso dei beni vale anche per i beni del demanio lacuale, oltre che per quelli del demanio fluviale. Questo a modifica dell’art. 182 del Decreto Legge originario che invece limitava la previsione ai soli beni del demanio marittimo.
La norma è stata anche ulteriormente integrata in quanto nel Decreto Legge era semplicemente prevista la prosecuzione dell’attività. Nella legge, invece, è disposto che i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, nonchè i procedimenti di evidenza pubblica per la concessione

IMPORTANTI NOVITA’ IN TEMA DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI

Commi 2 e 2 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
L’art. 182 comma 2 della Legge 17 luglio 2020 n° 77 (qui allegato) ha introdotto un’importante novità in materia di concessioni di beni del demanio lacuale.
E’ stato infatti previsto che la prosecuzione dell’attività per le imprese insediate mediante l’uso dei beni vale anche per i beni del demanio lacuale, oltre che per quelli del demanio fluviale. Questo a modifica dell’art. 182 del Decreto Legge originario che invece limitava la previsione ai soli beni del demanio marittimo.
La norma è stata anche ulteriormente integrata in quanto nel Decreto Legge era semplicemente prevista la prosecuzione dell’attività. Nella legge, invece, è disposto che i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, nonchè i procedimenti di evidenza pubblica per la concessione

NOVITA’ IN MATERIA DI VOUCHER PER VIAGGI, SOGGIORNI E PACCHETTI TURISTICI

Comma 3 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
In sede di conversione in legge del Decreto Legge n° 34/2020 (c.d. “rilancio”) avvenuta con la Legge 17 luglio 2020 n° 77, sono state introdotte importanti novità in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.
Come ricorderanno i nostri lettori sul tema abbiamo pubblicato due articoli di commento, uno riferito alla deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che il 27 maggio 2020 aveva fortemente criticato il testo dell’art. 88 bis del Decreto Legge n° 18/2020 che obbligava i Soggetti che non hanno potuto compiere i viaggi o i soggiorni ad accettare i voucher al posto del rimborso ed uno riferito alla raccomandazione 13 maggio 2020 della Commissione UE che palesava la contrarietà alla disciplina comunitaria di un simile obbligo di accettare i voucher.
Ebbene, queste argomentate critiche comunitarie ed interne, pienamente condivise nei nostri commenti, hanno portato ad un risultato concreto

NOVITA’ IN MATERIA DI VOUCHER PER VIAGGI, SOGGIORNI E PACCHETTI TURISTICI

Comma 3 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
In sede di conversione in legge del Decreto Legge n° 34/2020 (c.d. “rilancio”) avvenuta con la Legge 17 luglio 2020 n° 77, sono state introdotte importanti novità in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.
Come ricorderanno i nostri lettori sul tema abbiamo pubblicato due articoli di commento, uno riferito alla deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che il 27 maggio 2020 aveva fortemente criticato il testo dell’art. 88 bis del Decreto Legge n° 18/2020 che obbligava i Soggetti che non hanno potuto compiere i viaggi o i soggiorni ad accettare i voucher al posto del rimborso ed uno riferito alla raccomandazione 13 maggio 2020 della Commissione UE che palesava la contrarietà alla disciplina comunitaria di un simile obbligo di accettare i voucher.
Ebbene, queste argomentate critiche comunitarie ed interne, pienamente condivise nei nostri commenti, hanno portato ad un risultato concreto

UN LIBRO ED I MOMENTI DI UN’ESPERIENZA PROFESSIONALE IMPORTANTE

Il Dott. Fortunato Guarnieri è stato Sindaco di Chioggia dal 1997 al 2007 e protagonista di una stagione importante per il governo di quella meravigliosa Città, certo non semplice da guidare. Molti ancor oggi, però, lo identificano come uno dei migliori Amministratori di Chioggia. Personalmente ho avuto l’onore e l’arduo compito di supportare Guarnieri e […]

UN LIBRO ED I MOMENTI DI UN’ESPERIENZA PROFESSIONALE IMPORTANTE

Il Dott. Fortunato Guarnieri è stato Sindaco di Chioggia dal 1997 al 2007 e protagonista di una stagione importante per il governo di quella meravigliosa Città, certo non semplice da guidare. Molti ancor oggi, però, lo identificano come uno dei migliori Amministratori di Chioggia. Personalmente ho avuto l’onore e l’arduo compito di supportare Guarnieri e […]

NO AI SOLI VOUCHER ANCHE DALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – Segnalazione 27 maggio 2020
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento la segnalazione 27 maggio 2020, che qui pubblichiamo, avente ad oggetto “criticità della disciplina d’emergenza di cui all’art. 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27”. Con essa è stato affermato che l’art. 88 bis del Decreto Legge n° 18/2020, convertito dalla Legge n° 27/2020, che impone ai clienti di prestazioni di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e comunque che hanno stipulato contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico di accettare un voucher in luogo del rimborso del danaro versato è contrario alla normativa comunitaria e anche ai principi generali del nostro ordinamento