T.A.R. Veneto, Sez. I^, sentenza 21 dicembre 2015, n° 1372
Con la sentenza qui pubblicata, emessa all’esito di un procedimento nel quale un Operatore balneare era assistito dall’Avv. Massimo Carlin, il T.A.R. Veneto ha affermato importanti principi sia a riguardo dell’intervento -nella specie, oppositivo- nel processo amministrativo, sia relativamente all’Accertamento Tecnico Preventivo, ritenuto ammissibile.
Il Soggetto che opera in concorrenza con altri in un limitrofo stabilimento balneare ha titolo per intervenire nel processo ove si controverta di abusi edilizi e paesaggistici compiuti dal suo vicino e che potrebbero portare conseguenze ripristinatorie sui beni illecitamente realizzati. I concorrenti commerciali, ha stabilito il T.A.R., rispetto all’esercizio raggiunto da un ordine di demolizione non sono controinteressati, non essendo indicati nell’atto sanzionatorio impugnato, nè risultando titolari di un interesse diretto e contrario a quello azionato, ma sono titolari di un interesse di fatto tale da legittimare il loro intervento “ad opponendum”.