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NOVITA’ IN MATERIA DI VOUCHER PER VIAGGI, SOGGIORNI E PACCHETTI TURISTICI

In sede di conversione in legge del Decreto Legge n° 34/2020 (c.d. “rilancio”) avvenuta con la Legge 17 luglio 2020 n° 77, sono state introdotte importanti novità in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.
Come ricorderanno i nostri lettori sul tema abbiamo pubblicato due articoli di commento, uno riferito alla deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che il 27 maggio 2020 aveva fortemente criticato il testo dell’art. 88 bis del Decreto Legge n° 18/2020 che obbligava i Soggetti che non hanno potuto compiere i viaggi o i soggiorni ad accettare i voucher al posto del rimborso ed uno riferito alla raccomandazione 13 maggio 2020 della Commissione UE che palesava la contrarietà alla disciplina comunitaria di un simile obbligo di accettare i voucher.
Ebbene, queste argomentate critiche comunitarie ed interne, pienamente condivise nei nostri commenti, hanno portato ad un risultato concreto in quanto con il comma 3 bis dell’art. 182 della Legge n° 77/2020, qui allegato, oltre ad essere stato prolungao da un anno a diciotto mesi il tempo per utilizzare eventualmente i voucher, è stato previsto che, una volta decorsi diciotto mesi dall’emissione del voucher qualora questo non venga usufruito nè impiegato nella prenotazione dei servizi turistici, “è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell’importo versato”. Per quanto concerne i voucher già emessi prima di questa legge del 17 luglio “il rimborso può essere richiesto decorsi dodici mesi dall’emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta”.
Dunque, il voucher non diventa più uno strumento imposto di rimborso dei titoli di viaggio non usufruiti, ma solo valevole per un determinato periodo, dopo di che verrà dato corso alla restituzione della somma.
E’ una soluzione che non appaga totalmente le giuste esigenze dei viaggiatori che avrebbero avuto diritto immediatamente all’alternativa tra voucher o rimborso, anche stando alla normativa europea ed ai richiami delle Autorità sopra ricordate, ma comunque si esce dall’inaccettabile obbligo di ricevere solo i voucher senza nulla poter dire. Si tratta, dunque, di un passo avanti che è il frutto anche della mobilitazione degli interessati e delle rappresentanze dell’Utenza in generale.

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