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CORTE COSTITUZIONALE: LE REGIONI POSSONO DEROGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E REGOLAMENTI LOCALI

Con la sentenza n° 119 depositata il 23 giugno 2020 nell’ambito di un giudizio di costituzionalità ove l’Avv. Massimo Carlin rappresentava una delle Parti in contesa, la Corte Costituzionale ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 della Legge Regionale Veneta 30 dicembre 2016 n° 30, recante interpretazione autentica dell’art. 9 comma 8 della Legge Regionale n° 14/2009 -sul “Piano Casa”- norma con cui è stato stabilito che le disposizioni in materia di distanze contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti locali possono ritenersi derogate dalla normativa regionale -eccezionale- finalizzata al rilancio dell’attività edilizia, al recupero e miglioramento del patrimonio esistente.
La questione era stata sollevata dal T.A.R. Veneto nell’ambito di un giudizio di impugnazione del provvedimento di un Comune che aveva ritenuto non derogabili le disposizioni locali in materia di distanze dei fabbricati dai confini, pur in presenza della legge sul “Piano Casa”, rigettando la diversa proposizione della Parte che chiedeva di edificare. Il provvedimento comunale era stato impugnato e nel giudizio principale il Tribunale Amministrativo ha sollevato la questione di costituzionalità sotto vari profili, sia relativamente al fatto che la norma locale poteva confliggere con l’art. 117 secondo comma lettera l) Cost., che riserva la materia dell’ordinamento civile (in cui rientrano le distanze) alla legislazione nazionale, sia con riguardo all’art. 3 della Carta fondamentale, per l’irragionevolezza e disparità di trattamento che si produrrebbero consentendo ai costruttori che intervengono nel limitato periodo di vigenza del “Piano Casa” di mantenersi al di sotto di una distanza confinaria che, invece, dev’essere rispettata da chi costruisce sotto la vigenza della normativa diversa e ordinaria.
La Corte ha ritenuto non fondata la questione, o per la non chiara prospettazione della violazione da parte del Giudice remittente (quanto all’art. 3), o perchè una tematica che indubbiamente rilevava nel caso -quella dei limiti di utilizzabilità delle leggi d’interpretazione autentica con efficacia retroattiva- non era stata sollevata dal Giudice a quo, ovvero perchè in base ad una interpretazione che tenda a non “cristallizzare l’art. 873 Cod. Civ. ad una fase pre-costituzionale” deve concludersi che le Regioni, divenute attrici nel processo di pianificazione territoriale per effetto delle norme costituzionali, abbiano titolo per derogare alla disciplina pianificatoria locale, purchè lo facciano con leggi specifiche e temporalmente limitate.
Si tratta di una sentenza che innova per molti versi alla Giurisprudenza degli ultimi anni della Corte Costituzionale in materia di estensione della potestà legislativa regionale in urbanistica e governo del territorio, tema sul quale torneremo con successivi approfondimenti.

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art. 873 Codice Civile (1) - confini (2) - contraddittorietà (1) - Costituzione (1) - deroga (3) - distanze (4) - legge interpretativa (1) - pianificazione urbanistica (1) - piano casa (1) - Regione Veneto (1) - regolamenti locali (2) - sussidiarietà (1) - uguaglianza (1)