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LA RIPARTENZA PER LE SPIAGGE E LE ATTIVITA’ DEMANIALI

Le norme di questi giorni emanate tanto a livello nazionale quanto a livello regionale (e qui parliamo di Veneto e Friuli Venezia Giulia) in materia di stabilimenti balneari, spiagge, stabilimenti lacuali, spiagge lacuali e comunque di tutte le attività che si svolgono nell’ambito di un demanio, sono piuttosto rilevanti e conformano, in termini diversi rispetto al passato, l’organizzazione di queste attività economiche.
Certamente, come si è detto in altro articolo pubblicato in questo sito, il distanziamento delle strutture, dei tavolini, degli ombrelloni, dei lettini e simili previsto dalle norme di questi giorni è ben inferiore -e ragionevole- rispetto a quello che veniva ipotizzato nelle direttive INAIL di qualche giorno prima. Sono sempre da rispettare con la massima attenzione le disposizioni sulle distanze, sull’uso delle mascherine a protezione delle vie aeree, sulla massima pulizia per locali e attrezzature, sui ricambi d’aria, sulle igenizzazioni e sulle particolari attenzioni per le aree dedicate a cassa, pagamenti e simili, con severa limitazione dell’utilizzo del contante. Tuttavia è possibile pensare ad una concreta ripresa con queste norme. E gli Operatori turistici, balneari, lacuali e di tutte le attività del settore turistico, che è essenziale per il nostro Paese, sapranno senz’altro fare ragionevole applicazione di queste disposizioni.
Si pongono, certo, alcune tematiche di ordine giuridico per queste nuove disposizioni.
Una viene subito in evidenza ed è quella del rapporto tra gli obblighi e le facoltà che sono riconosciute ai gestori di esercizi pubblici, di stabilimenti balneari e simili attività e le regole sulla privacy e sul generale divieto, per un privato, di detenere dati personali sensibili di altri, se non in casi specifici previsti dalla legge, tra i quali, certo, non rientravano le attività oggi contemplate. Ad esempio, negli stabilimenti balneari, vi è l’obbligo, o comunque la forte indicazione, di privilegiare l’accesso degli ospiti tramite prenotazione “e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni”. E’ legittimo che un gestore di stabilimento balneare conservi per due settimane i dati personali e sensibili di tutte le persone che si rivolgono al suo stabilimento? E se qualche cliente non intende lasciare i dati, o consentirne la conservazione? E la facoltà concessa di rilevare la temperatura corporea ad ogni cliente “impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°” è legittima e consentita ad un soggetto privato? Sono questioni piuttosto importanti che, nella pratica, probabilmente si porranno e necessitano delle opportune riflessioni.
Allo stesso tempo vi è la tematica dell’attrezzamento degli arenili fatto di distanze tra ombrelloni, larghezza minima dei camminamenti, dimensione massima di chioschi e strutture di servizio in spiaggia, estensione delle concessioni, fronte mare etc.. Questi caratteri dimensionali in taluni casi sono stabiliti da norme regionali aventi sostanziale valore di legge (si veda, ad esempio, il Veneto ove nelle “direttive a carattere generale” per gli stabilimenti balneari contenute nell’allegato S1 alla Legge sul turismo sono stabilite dimensioni che trovano la loro origine nell’art. 47 della L.R. n° 33/2002, cioè in una norma di fonte legale). E’ possibile imporre misure diverse e senz’altro meno favorevoli per i gestori delle strutture con atto amministrativo statale o regionale in deroga a queste misure minime che rinvengono la loro fonte nella legge? Anche questo è un tema che senz’altro richiede le dovute attenzioni e considerazioni.
Nella nostra costante attività di aggiornamento sui temi del turismo e delle attività in demanio interverremo nuovamente su questi temi.

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