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SULLE NOTIFICHE TELEMATICHE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO – REGISTRI UTILIZZABILI

Con questa sentenza è stata risolta la questione relativa all’ammissibilità nell’ambito del processo telematico amministrativo di una notifica eseguita ad una amministrazione pubblica ad una p.e.c. diversa da quella presente nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, C. 12, D.L. n° 179/2012 (elenco inserito nel registro Reginde, accessibile esclusivamente dagli operatori di diritto). Il Consiglio di Stato ha ribadito che la regola da seguire per le notificazioni degli atti del processo amministrativo alle amministrazioni destinatarie è esclusivamente quella ricavabile dagli artt. 16, C. 12 e 16ter, C. 1 e C. 1 bis, del D.L. n° 179/2012, conv, con L. n° 221/2012, ovvero “ai fini della validità della notificazione per via telematica l’atto processuale va trasmesso all’indirizzo p.e.c. inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al detto art. 16, C. 12”. In tal modo “non è validamente utilizzabile l’indirizzo risultante dall’Indice IPA”, in passato equiparato agli elenchi pubblici, ora non più espressamente menzionato tra quelli da cui poter estrarre gli indirizzi p.e.c. ai fini della notifica degli atti giudiziari. Stessa conclusione di inidoneità va ritenuta per gli indirizzi che vengono indicati nei siti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini della notifiche degli atti giudiziari. Unica ipotesi in cui è ammesso in giurisprudenza l’utilizzo dell’indirizzo IPA è nel caso di inadempimento da parte dell’amministrazione a comunicare al Ministero della Giustizia un indirizzo da inserire nell’elenco di cui all’art. 16, C. 12.

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