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ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE IL TEMA DELLA RILEVABILITA’ DELLA NULLITA’ DELLA DELIBERA CONDOMINIALE IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Costituisce insegnamento consolidato quello secondo cui il Giudice chiamato a decidere sull’opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo relativo alla riscossione di contributi condominiali di cui all’art. 63 disp. att. Cod. Civ. si deve limitare a verificare l’esistenza e la permanente efficacia della deliberazione assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, non potendo esercitare, in via incidentale, il sindacato sulla sua validità, riservato al Giudice davanti al quale la stessa è stata impugnata nelle forme di cui all’art. 1137 Cod. Civ.. Sulla base di tale principio, è altresì certo che, nel giudizio di opposizione a d.i. emesso per la riscossione di oneri condominiali, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti l’annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione delle spese.
Risulta, tuttavia, ancora controversa la questione riguardante la possibilità per il Giudice dell’opposizione a d.i. di rilevare, anche d’ufficio, l’invalidità della sottostante delibera di ripartizione allorquando si tratti di vizi che ne comportano la nullità. Sul tema, si riscontrano, infatti, evidenti difformità tra i pronunciamenti dalle Sezioni semplici della Cassazione. In particolare, secondo l’orientamento preponderante, ogni forma d’invalidità della delibera è da ritenersi sottratta alla cognizione del giudice dell’opposizione a d.i. (Cass. 9 agosto 2019, n° 21240; Cass. 28 marzo 2019, n° 8685; Cass. 23 febbraio 2017, n° 4672; Cass. 19 febbraio 2016, n° 3354), mentre altro indirizzo propende per la rilevabilità in tale sede delle forme d’invalidità implicanti la nullità (Cass. 12 gennaio 2016, n° 305; Cass. 12 settembre 2018, n° 22157; Cass. 20 dicembre 2018, n° 33039; Cass. 27 settembre 2018, n° 23223; Cass. 23 luglio 2019, n° 19832).
Con la recente Ordinanza n° 24476 dep. 1.10.2019 emessa dalla Seconda Sezione della Cassazione, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, chiamate a dirimere definitivamente l’incertezza interpretativa, tenuto conto della possibile interferenza con il principio di diritto da esse già enunciato con sentenza 18 dicembre 2009, n° 26629. Si auspica, quindi, che l’annoso contrasto giurisprudenziale venga a breve definitivamente risolto, attesi gli importanti risvolti applicativi che la tematica presenta.

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