Chiave di ricerca: pacchetti turistici

NOVITA’ IN MATERIA DI VOUCHER PER VIAGGI, SOGGIORNI E PACCHETTI TURISTICI

Comma 3 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
In sede di conversione in legge del Decreto Legge n° 34/2020 (c.d. “rilancio”) avvenuta con la Legge 17 luglio 2020 n° 77, sono state introdotte importanti novità in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.
Come ricorderanno i nostri lettori sul tema abbiamo pubblicato due articoli di commento, uno riferito alla deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che il 27 maggio 2020 aveva fortemente criticato il testo dell’art. 88 bis del Decreto Legge n° 18/2020 che obbligava i Soggetti che non hanno potuto compiere i viaggi o i soggiorni ad accettare i voucher al posto del rimborso ed uno riferito alla raccomandazione 13 maggio 2020 della Commissione UE che palesava la contrarietà alla disciplina comunitaria di un simile obbligo di accettare i voucher.
Ebbene, queste argomentate critiche comunitarie ed interne, pienamente condivise nei nostri commenti, hanno portato ad un risultato concreto

NOVITA’ IN MATERIA DI VOUCHER PER VIAGGI, SOGGIORNI E PACCHETTI TURISTICI

Comma 3 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
In sede di conversione in legge del Decreto Legge n° 34/2020 (c.d. “rilancio”) avvenuta con la Legge 17 luglio 2020 n° 77, sono state introdotte importanti novità in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.
Come ricorderanno i nostri lettori sul tema abbiamo pubblicato due articoli di commento, uno riferito alla deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che il 27 maggio 2020 aveva fortemente criticato il testo dell’art. 88 bis del Decreto Legge n° 18/2020 che obbligava i Soggetti che non hanno potuto compiere i viaggi o i soggiorni ad accettare i voucher al posto del rimborso ed uno riferito alla raccomandazione 13 maggio 2020 della Commissione UE che palesava la contrarietà alla disciplina comunitaria di un simile obbligo di accettare i voucher.
Ebbene, queste argomentate critiche comunitarie ed interne, pienamente condivise nei nostri commenti, hanno portato ad un risultato concreto

NO AI SOLI VOUCHER ANCHE DALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – Segnalazione 27 maggio 2020
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento la segnalazione 27 maggio 2020, che qui pubblichiamo, avente ad oggetto “criticità della disciplina d’emergenza di cui all’art. 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27”. Con essa è stato affermato che l’art. 88 bis del Decreto Legge n° 18/2020, convertito dalla Legge n° 27/2020, che impone ai clienti di prestazioni di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e comunque che hanno stipulato contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico di accettare un voucher in luogo del rimborso del danaro versato è contrario alla normativa comunitaria e anche ai principi generali del nostro ordinamento