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LA CORTE COSTITUZIONALE ESAMINA LE ULTIME NOVITA’ IN MATERIA EDILIZIA

La Corte Costituzionale, nell’ambito di un giudizio di legittimità proposto in via principale, ha dichiarate costituzionalmente illegittime le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 20 della Legge Regionale veneta 25 luglio 2019 n° 29 in materia di esonero dal contributo di costruzione in determinate ipotesi di cambio di destinazione d’uso e in tema di procedure urbanistiche semplificate mediante Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il giudizio sorgeva da ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che riteneva non conforme a costituzione, innanzitutto, l’art. 11 della citata Legge Regionale che ha inserito nella Legge urbanistica del Veneto n° 11/2004 l’art. 40 bis in materia di “immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio”. Ciò facendo la norma regionale ha disposto che il cambio di destinazione d’uso inerente tale genere di immobili va sempre esente dal pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 comma 4 lett. d-ter) del Testo Unico dell’Edilizia n° 380/2001, secondo il quale è dovuto un contributo straordinario da parte di chi interviene quando vi sia un’opera in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Prevedendo che per gli immobili in questione non sia mai dovuto il contributo di costruzione la norma regionale si poneva, dunque, in contrasto col Testo Unico dell’Edilizia.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione affermando, per un verso, che la norma nazionale del T.U.E. costituisce “norma di principio” alla quale la legislazione regionale deve conformarsi e, per altro verso, che l’esenzione dal contributo di costruzione può aversi solo quando sia dimostrata l’”inesistenza di un aumento di valore”. Questa considerazione la Corte ha svolta analizzando proprio le ultime modifiche al Testo Unico dell’Edilizia introdotte con la Legge 11 settembre 2020 n° 120, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76. Sul punto la nuova normativa edilizia ha modificato la precedente stabilendo che il contributo vada pagato quando vi sia la “deroga” alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, eliminando quindi il riferimento al “cambio di destinazione d’uso”.
La variazione normativa, peraltro, non ha inciso sul giudizio di legittimità costituzionale perchè, comunque, il nuovo testo di legge nazionale conserva l’obbligo di pagamento del contributo in tutti i casi in cui vi sia “aumento di valore” e la norma veneta non poteva, perciò esentare gli immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio da tale contributo anche quando l’intervento in deroga su di essi ne aumenti il valore.
Al contempo la pronuncia della Corte ha dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 20 della citata L.R. n° 29/2019 nella parte in cui ha aggravato il procedimento amministrativo inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive introducendo una deroga alla disciplina nazionale che prevede l’obbligo di conclusione del procedimento una volta attivata la Conferenza di Servizi, mentre la norma veneta disponeva un ulteriore passaggio amministrativo. La disciplina dei procedimenti attiene ai “livelli essenziali delle prestazioni”, argomento su cui lo Stato ha competenza esclusiva e dunque le Regioni non possono porre modifiche o, meno ancora, aggravamenti procedimentali.

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