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LE OSCILLAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA SULLE PROROGHE AI SENSI DELLA LEGGE N° 145/2018

La sentenza del Consiglio di Stato n° 7874/2019, risalente al novembre scorso, era stata accolta da molti Operatori del settore turistico – balneare e lacuale come una possibile “pietra tombale” della (ennesima) proroga delle concessioni demaniali, che avrebbero dovuto andare sino alla fine del 2033. Questo perchè i Giudici d’appello, pur muovendo da un ricorso per ottemperanza e quindi di sostanziale applicazione dei dettati di sentenze risalenti negli anni, si era presa la briga di dichiarare che l’ennesima proroga è contraria ai principi comunitari e dunque soggiaceva ai dettami della nota sentenza del 2016 della Corte di Giustizia Europea, con obbligo per i Giudici ed i Funzionari amministrativi di disapplicarne le dispsizioni. Invero, talune sentenze coeve dello stesso Consiglio di Stato davano invece per pacifico che la nuova proroga potesse essere legittimamente disposta. E tali sentenze sono state pubblicate in questo sito. Nello stesso tempo talune Regioni (v. Sicilia e vari progetti di legge consimili pendenti) riproducevano le disposizioni di “allungamento” della Legge n° 145/2018.
Oggi sul tema interviene il T.A.R. Veneto, con la sentenza n° 218 del 3 marzo 2020, sostanzialmente allineandosi con le posizioni del Consiglio di Stato ed affermando “deve quindi ritenersi illegittima la normativa nazionale che consente la proroga automatica della concessione medesima, come, nel caso che qui interessa, l’art. 1, comma 682 della legge 30 dicembre 2018 n. 145”.
Dunque, pare che l’indirizzo contrario a quest’ennesima proroga stia prendendo piede e ciò, nel mentre soddisfa quanti, non insediati in arenile, chiedono le gare, certo preoccupa gli Operatori che da tempo sono concessionari di aree pubbliche.
Merita, però, di essere segnalata al contempo una recente sentenza resa in sede civile dal Tribunale di Venezia Sez. I^ n° 635 del giorno 8 aprile 2020 che dà una lettura diversa della vicenda, pur all’interno di una causa di “diritti” (si discuteva dell’ammontare del canone demaniale) ove gli atti amministrativi vengono in minor rilievo. Il Giudice civile ha affermato che va tutelato il legittimo affidamento che l’Operatore balneare, insediato, ripone sulla proroga sino al 2033 delle concessioni demaniali, perchè quest’affidamento è stato “incolpevolmente riposto” e risulta “fondato su un atto normativo adottato dallo Stato”.
Come si vede, dunque, sul tema sussistono ancora difformità di valutazioni tra i vari Giudici.

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