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OBBLIGO PER GLI ENTI PUBBLICI DI RENDERE PUBBLICA LA PEC PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI

Accade spesso al nostro Studio di notificare atti giudiziari (ricorsi, citazioni, atti diversi) a Pubbliche Amministrazioni, le quali da molti anni oramai sono tenute a comunicare ad un apposito elenco presso il Ministero della Giustizia il proprio indirizzo p.e.c., idoneo per le notificazioni, rendendo così più semplice e certa nei risultati e nella data l’operazione di notificazione. Nella gran parte dei casi, però, siamo costretti a riscontrare che le Pubbliche Amministrazioni non hanno comunicato l’indirizzo p.e.c., rendendo perciò impossibile questa forma di notificazione celere e certa. Questo complica non solo l’attività dei legali ma anche lo svolgimento, con certezza e senza contestazioni, dell’attività giudiziaria. Per questo pubblichiamo con favore la recente sentenza del T.A.R. Calabria-Catanzaro che obbliga la P.A. a fare ciò che la legge dispone.
L’art. 16, C. 12 del D.L. n° 179/2012 dispone, infatti, che “al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia […] entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni“. Invero è ben noto che, nonostante il termine sia ampiamente scaduto, molti enti pubblici non hanno ancora provveduto a comunicare l’indirizzo elettronico certificato per l’inserimento nell’apposito elenco.
Il T.A.R. per la Calabria è stato investito del ricorso promosso dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro affinchè l’ente predetto venga condannato a porre in essere gli adempimenti necessari al rispetto del citato art. 16, C. 12 D.L. 179/2012. Il Tribunale amministrativo, “verificato che all’amministrazione la legge non lascia alcun margine di discrezionalità e che la comunicazione richiede l’utilizzo di minime risorse amministrative” ha affermato che “è evidente che l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro è ingiustificatamente inadempiente all’obbligo testè illustrato”. Sulla base di tali presupposti e tenuto altresì conto che all’Amministrazione era stata diretta ex art. 3 del D.Lgs. 198/2009 preventiva diffida all’adempimento, rimasta inevasa, il TAR ha ordinato all’Azienda Ospedaliera di provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, agli adempimenti necessari, ai sensi dell’art. 16, C. 12. D.L. n° 179/2012, conv. con L. n° 221/2012, per la pubblicazione nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazione e notificazioni. La resistente è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite.

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