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SERVITU’ E DIRITTI DI USO PUBBLICO NELLA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

La lunga e articolata sentenza che qui pubblichiamo contiene una precisa e non usuale -per il Giudice Amministrativo- enucleazione delle tematiche concernenti i diritti demaniali su beni altrui, le servitù prediali pubbliche e i diritti di uso pubblico, muovendo dalle norme del Codice Civile e rapportando il tutto a provvedimenti amministrativi che affidano ad un soggetto privato l’esclusivo utilizzo di un bene, ritenuto pubblico nella sua pienezza. Nella sostanza è avvenuto che un Comune, cui era stato attribuito in sede di convenzione urbanistica l’uso pubblico di una piazza interna ad un complesso condominiale privato, abbia attribuito l’uso esclusivo di quest’area o di buona parte di essa ad un esercente un pubblico esercizio per farne utilizzo esclusivo e quindi sottraendo il bene alla destinazione pubblica cui convenzionalmente era preposto. Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del T.A.R. Veneto, ha accolto il ricorso del condominio e di un condomino, titolare della proprietà di quell’area, ancorchè asservita ad uso pubblico, i quali lamentavano che l’attribuzione al privato del godimento, a fini imprenditoriali, dell’area stessa, andava contro la convenzione e le norme di diritto. “Solo ed esclusivamente previo assenso del condominio” dice il Consiglio di Stato, il Comune avrebbe potuto attribuire quell’uso e tutti gli atti assunti, anno per anno, dall’Ente Locale per protrarre l’uso privato sono stati annullati, per travolgimento, dall’annullamento dell’atto iniziale.

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