Nell’ambito di un ricorso concernente una concessione demaniale marittima in un’importante Località turistica dell’alto Adriatico il T.A.R. Veneto ha reso la sentenza che qui pubblichiamo, enunciando il principio secondo cui l’estinzione di una concessione “per cause naturali” dev’essere preceduta da un’attenta verifica istruttoria ad opera dell’Amministrazione che emana il provvedimento.
Il caso specifico era il seguente: un’area demaniale di piccole dimensioni concessa per noleggio imbarcazioni e simili risultava essere stata sommersa dalle acque marine e quindi l’Operatore più non poteva esercitavi; essendosi questi spostato per poter proseguire la propria attività, altro Operatore lamentava che vi fosse stata l’invasione dell’area ad esso concessa.
La sommersione poteva, dunque, costituire quella “causa naturale” che il codice della navigazione prevede quale motivo di estinzione del titolo. Un tale fatto, però, dev’essere accertato con precisione dall’Amministrazione, che deve verificare, sul piano tecnico, che il sito concesso avesse in origine una determinata ubicazione e che quello in cui successivamente l’Operatore svolge l’attività sia diverso dal primo. Poichè un tale accertamento non è stato svolto con la dovuta accuratezza all’Ente, il T.A.R. ha annullato l’atto di estinzione, affermando che l’istruttoria doveva essere ripetuta. È interessante, peraltro, rilevare, che il Tribunale ha chiaramente statuito che la sentenza non vale come riconoscimento della fondatezza del ricorso proposto da chi si era visto estinguere la concessione, ma semplicemente comporta che l’Amministrazione deve rideterminarsi e che solo dopo la nuova istruttoria si potrà vedere se l’originale ricorso è fondato.
Si tratta di principi di diritto molto importanti sia per quanto riguarda la doverosa diligenza istruttoria dell’Amministrazione in ogni circostanza in cui assume atti rilevanti, sia per quel che concerne la tutela delle posizioni soggettive degli Operatori.