L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento la segnalazione 27 maggio 2020, che qui pubblichiamo, avente ad oggetto “criticità della disciplina d’emergenza di cui all’art. 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27”. Con essa è stato affermato che l’art. 88 bis del Decreto Legge n° 18/2020, convertito dalla Legge n° 27/2020, che impone ai clienti di prestazioni di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e comunque che hanno stipulato contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico di accettare un voucher in luogo del rimborso del danaro versato è contrario alla normativa comunitaria e anche ai principi generali del nostro ordinamento ed alle leggi specifiche di settore, tra cui il Codice del Turismo del 2011.
L’Autorità ha invitato il Governo e il Parlamento a modificare la norma ed a consentire agli utenti di avere il rimborso su loro richiesta, visto che il voucher non può essere imposto. Ha, peraltro, avvertito che qualora ciò non avvenisse e gli utenti si rivolgessero all’Autorità stessa, questa “nell’esercizio dei compiti ad essa spettanti a tutela dei diritti dei consumatori, interverrà per assicurare la corretta applicazione della normativa di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con essa contrastante”.