Chiave di ricerca: concorrenza

CONCESSIONI DEMANIALI E GARE PER “UNO DEI PATRIMONI NATURALISTICI PIU’ RINOMATI E ATTRATTIVI DEL MONDO”

Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, Sentenza 9 novembre 2021, n° 18
Una delle questioni di maggior interesse affrontate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella nota
sentenza n° 18/2021 è quella concernente l’interesse comunitario delle concessioni demaniali, cioè
l’interesse che Imprenditori di altri Stati membri possono concretamente avere di concorrere per prendere
in gestione le nostre aree. Da più parti, infatti, si affermava, prima della sentenza, che non aveva senso applicare le norme
comunitarie che impongono le gare nei casi in cui si trattasse di dare in concessione piccole aree costiere
del mare, dei laghi e dei fiumi, visto che

E’ UN DIRITTO DEI CONCESSIONARI DEMANIALI MARITTIMI OTTENERE LA PROROGA DELLE CONCESSIONI AL 31.12.2033

T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I^, sentenza 15 gennaio 2021, n° 72
Abbiamo pubblicato qualche tempo fa la sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce n° 1321/2020 ov’era affermato che la Pubblica Amministrazione non può “disapplicare” le leggi vigenti e, nel caso specifico, deve applicare la Legge n° 145/2018 che prevede la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime e lacuali alla fine del 2033.
Oggi pubblichiamo l’ulteriore pronuncia della medesima Sezione giurisdizionale -n° 72/2021- che, riprendendo molte delle considerazioni contenute nella prima sentenza, ma anche integrando e parzialmente modificando l’orientamento in quella espresso

I CANONI DEMANIALI DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 246
La Corte Costituzionale affronta il tema dei canoni demaniali su rimessione del T.A.R. Veneto, che nel corso di un giudizio concernente l’istanza di rinnovo di una concessione idraulica avente ad oggetto i lavori di fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in un determinato Comune, in cui era stato disposto che solo dopo il pagamento di un certo canone demaniale l’istanza avrebbe avuto seguito, ha dubitato della norma veneta che aveva introdotta questa previsione. La norma dispone nei termini seguenti “in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1, nonchè al versamento degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia”.

I CANONI DEMANIALI DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 246
La Corte Costituzionale affronta il tema dei canoni demaniali su rimessione del T.A.R. Veneto, che nel corso di un giudizio concernente l’istanza di rinnovo di una concessione idraulica avente ad oggetto i lavori di fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in un determinato Comune, in cui era stato disposto che solo dopo il pagamento di un certo canone demaniale l’istanza avrebbe avuto seguito, ha dubitato della norma veneta che aveva introdotta questa previsione. La norma dispone nei termini seguenti “in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1, nonchè al versamento degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia”.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA “DISAPPLICAZIONE” DELLE NORME VIGENTI

T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I^, sentenza 27 novembre 2020, n° 1321
Pubblichiamo volentieri una sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce che interviene su questione diventata “spinosa” negli ultimi anni, probabilmente ben più di quanto meritasse, se solo si facesse applicazione dei principi generali del diritto e della dovuta dose di buon senso.
La questione è quella della “possibilità”, se non addirittura “doverosità”, da parte della Pubblica Amministrazione di “disapplicare” volontariamente norme di legge che siano ritenute, dal singolo funzionario o dal politico di turno, o da una “vox populi” corrente, contrarie a qualche normativa superiore o a sentenze pubblicate, negando così l’applicazione di legge richiesta da un soggetto che ne abbia titolo.

LA BUONUSCITA PER IL CONCESSIONARIO USCENTE E’ INCOSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, sentenza n° 222 del 23 ottobre 2020
La Corte Costituzionale con sentenza n° 222 depositata il 23 ottobre 2020, che si allega, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della Legge Regionale veneta 4 novembre 2002 n° 33 (Testo Unico delle Leggi regionali in materia di turismo) per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. e) Cost. in materia di “tutela della concorrenza”.
La questione era stata rimessa alla Corte dal T.A.R. Veneto con Ordinanza del 27 maggio 2019 in un giudizio di impugnazione ove l’Avv. Massimo Carlin, per conto di una Società interveniente, sosteneva

NO AI SOLI VOUCHER ANCHE DALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – Segnalazione 27 maggio 2020
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento la segnalazione 27 maggio 2020, che qui pubblichiamo, avente ad oggetto “criticità della disciplina d’emergenza di cui all’art. 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27”. Con essa è stato affermato che l’art. 88 bis del Decreto Legge n° 18/2020, convertito dalla Legge n° 27/2020, che impone ai clienti di prestazioni di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e comunque che hanno stipulato contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico di accettare un voucher in luogo del rimborso del danaro versato è contrario alla normativa comunitaria e anche ai principi generali del nostro ordinamento