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IMPORTANTI NOVITA’ IN TEMA DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI

Commi 2 e 2 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
L’art. 182 comma 2 della Legge 17 luglio 2020 n° 77 (qui allegato) ha introdotto un’importante novità in materia di concessioni di beni del demanio lacuale.
E’ stato infatti previsto che la prosecuzione dell’attività per le imprese insediate mediante l’uso dei beni vale anche per i beni del demanio lacuale, oltre che per quelli del demanio fluviale. Questo a modifica dell’art. 182 del Decreto Legge originario che invece limitava la previsione ai soli beni del demanio marittimo.
La norma è stata anche ulteriormente integrata in quanto nel Decreto Legge era semplicemente prevista la prosecuzione dell’attività. Nella legge, invece, è disposto che i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, nonchè i procedimenti di evidenza pubblica per la concessione