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E’ UN DIRITTO DEI CONCESSIONARI DEMANIALI MARITTIMI OTTENERE LA PROROGA DELLE CONCESSIONI AL 31.12.2033

T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I^, sentenza 15 gennaio 2021, n° 72
Abbiamo pubblicato qualche tempo fa la sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce n° 1321/2020 ov’era affermato che la Pubblica Amministrazione non può “disapplicare” le leggi vigenti e, nel caso specifico, deve applicare la Legge n° 145/2018 che prevede la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime e lacuali alla fine del 2033.
Oggi pubblichiamo l’ulteriore pronuncia della medesima Sezione giurisdizionale -n° 72/2021- che, riprendendo molte delle considerazioni contenute nella prima sentenza, ma anche integrando e parzialmente modificando l’orientamento in quella espresso

I CANONI DEMANIALI DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 246
La Corte Costituzionale affronta il tema dei canoni demaniali su rimessione del T.A.R. Veneto, che nel corso di un giudizio concernente l’istanza di rinnovo di una concessione idraulica avente ad oggetto i lavori di fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in un determinato Comune, in cui era stato disposto che solo dopo il pagamento di un certo canone demaniale l’istanza avrebbe avuto seguito, ha dubitato della norma veneta che aveva introdotta questa previsione. La norma dispone nei termini seguenti “in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1, nonchè al versamento degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia”.

I CANONI DEMANIALI DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 246
La Corte Costituzionale affronta il tema dei canoni demaniali su rimessione del T.A.R. Veneto, che nel corso di un giudizio concernente l’istanza di rinnovo di una concessione idraulica avente ad oggetto i lavori di fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in un determinato Comune, in cui era stato disposto che solo dopo il pagamento di un certo canone demaniale l’istanza avrebbe avuto seguito, ha dubitato della norma veneta che aveva introdotta questa previsione. La norma dispone nei termini seguenti “in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1, nonchè al versamento degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia”.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA “DISAPPLICAZIONE” DELLE NORME VIGENTI

T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I^, sentenza 27 novembre 2020, n° 1321
Pubblichiamo volentieri una sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce che interviene su questione diventata “spinosa” negli ultimi anni, probabilmente ben più di quanto meritasse, se solo si facesse applicazione dei principi generali del diritto e della dovuta dose di buon senso.
La questione è quella della “possibilità”, se non addirittura “doverosità”, da parte della Pubblica Amministrazione di “disapplicare” volontariamente norme di legge che siano ritenute, dal singolo funzionario o dal politico di turno, o da una “vox populi” corrente, contrarie a qualche normativa superiore o a sentenze pubblicate, negando così l’applicazione di legge richiesta da un soggetto che ne abbia titolo.