Editoriale
T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I^, sentenza 15 gennaio 2021, n° 72
Abbiamo pubblicato qualche tempo fa la sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce n° 1321/2020 ov’era affermato che la Pubblica Amministrazione non può “disapplicare” le leggi vigenti e, nel caso specifico, deve applicare la Legge n° 145/2018 che prevede la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime e lacuali alla fine del 2033.
Oggi pubblichiamo l’ulteriore pronuncia della medesima Sezione giurisdizionale -n° 72/2021- che, riprendendo molte delle considerazioni contenute nella prima sentenza, ma anche integrando e parzialmente modificando l’orientamento in quella espresso
T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I^, sentenza 27 novembre 2020, n° 1321
Pubblichiamo volentieri una sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce che interviene su questione diventata “spinosa” negli ultimi anni, probabilmente ben più di quanto meritasse, se solo si facesse applicazione dei principi generali del diritto e della dovuta dose di buon senso.
La questione è quella della “possibilità”, se non addirittura “doverosità”, da parte della Pubblica Amministrazione di “disapplicare” volontariamente norme di legge che siano ritenute, dal singolo funzionario o dal politico di turno, o da una “vox populi” corrente, contrarie a qualche normativa superiore o a sentenze pubblicate, negando così l’applicazione di legge richiesta da un soggetto che ne abbia titolo.
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attività dello studio
T.A.R. Veneto, Sez. I^, Ordinanza 15 gennaio 2021, n° 23
Con l’Ordinanza n° 23/2021, qui pubblicata, il T.A.R. Veneto si è pronunciato in sede cautelare sul profilo relativo all’autonoma lesività di clausole imposte in sede di gara pubblica e che sono soggette all’onere di immediata impugnazione. Nel caso concreto si trattava di una gara per la concessione di un’area demaniale lacuale allo scopo di collocare l’attività di noleggio ombrelloni, lettini, pedalò, canoe e simili, concessione richiesta da una Ditta già operante nel settore in quanto titolare di altri stabilimenti lacuali dello stesso genere.
Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 246
La Corte Costituzionale affronta il tema dei canoni demaniali su rimessione del T.A.R. Veneto, che nel corso di un giudizio concernente l’istanza di rinnovo di una concessione idraulica avente ad oggetto i lavori di fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in un determinato Comune, in cui era stato disposto che solo dopo il pagamento di un certo canone demaniale l’istanza avrebbe avuto seguito, ha dubitato della norma veneta che aveva introdotta questa previsione. La norma dispone nei termini seguenti “in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1, nonchè al versamento degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia”.
Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 247
La Corte Costituzionale, nell’ambito di un giudizio di legittimità proposto in via principale, ha dichiarate costituzionalmente illegittime le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 20 della Legge Regionale veneta 25 luglio 2019 n° 29 in materia di esonero dal contributo di costruzione in determinate ipotesi di cambio di destinazione d’uso e in tema di procedure urbanistiche semplificate mediante Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il giudizio sorgeva da ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che riteneva non conforme a costituzione, innanzitutto, l’art. 11 della citata Legge Regionale che ha inserito nella Legge urbanistica del Veneto n° 11/2004 l’art. 40 bis in materia di “immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio”.
Le norme di questi giorni emanate tanto a livello nazionale quanto a livello regionale (e qui parliamo di Veneto e Friuli Venezia Giulia) in materia di stabilimenti balneari, spiagge, stabilimenti lacuali, spiagge lacuali e comunque di tutte le attività che si svolgono nell’ambito di un demanio, sono piuttosto rilevanti e conformano, in termini diversi rispetto al passato, l’organizzazione di queste attività economiche.
Certamente, come si è detto in altro articolo pubblicato in questo sito, il distanziamento delle strutture, dei tavolini, degli ombrelloni, dei lettini e simili previsto dalle norme di questi giorni è ben inferiore -e ragionevole- rispetto a quello che veniva ipotizzato nelle direttive INAIL di qualche giorno prima. Sono sempre da rispettare con la massima attenzione le disposizioni sulle distanze, sull’uso delle mascherine
Commi 2 e 2 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
L’art. 182 comma 2 della Legge 17 luglio 2020 n° 77 (qui allegato) ha introdotto un’importante novità in materia di concessioni di beni del demanio lacuale.
E’ stato infatti previsto che la prosecuzione dell’attività per le imprese insediate mediante l’uso dei beni vale anche per i beni del demanio lacuale, oltre che per quelli del demanio fluviale. Questo a modifica dell’art. 182 del Decreto Legge originario che invece limitava la previsione ai soli beni del demanio marittimo.
La norma è stata anche ulteriormente integrata in quanto nel Decreto Legge era semplicemente prevista la prosecuzione dell’attività. Nella legge, invece, è disposto che i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, nonchè i procedimenti di evidenza pubblica per la concessione
Corte Costituzionale, sentenza 23 giugno 2020, n° 109 (Pres. Cartabia – Red. Petitti)
Con la sentenza n° 119 depositata il 23 giugno 2020 nell’ambito di un giudizio di costituzionalità ove l’Avv. Massimo Carlin rappresentava una delle Parti in contesa, la Corte Costituzionale ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 della Legge Regionale Veneta 30 dicembre 2016 n° 30, recante interpretazione autentica dell’art. 9 comma 8 della Legge Regionale n° 14/2009 -sul “Piano Casa”- norma con cui è stato stabilito che le disposizioni in materia di distanze contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti locali possono ritenersi derogate dalla normativa regionale -eccezionale- finalizzata al rilancio dell’attività edilizia, al recupero e miglioramento del patrimonio esistente.
La questione era stata sollevata dal T.A.R. Veneto
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